Accesso Civico
Che cos’è l’accesso civico? L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il D.Lgs 97/2016 ha previsto il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. E’ fatta salva la tutela degli interessi pubblici e privati di cui all’art 6, comma 2, del decreto stesso. Modalità di esercizio L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L’esercizio del diritto è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali sulla base delle tariffe stabilite dal vigente “Regolamento per la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi” L’istanza identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e va presentata, alternativamente, tramite:
- posta elettronica agli indirizzi trasparenza@provincia.imperia.it oppure urp@provincia.imperia.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.provincia.imperia.it
Per la presentazione dell’istanza possono essere utilizzati gli appositi moduli riportati in calce alla presente pagina. Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza la trasmette al Dirigente dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. Questi, entro trenta giorni, conclude con proprio provvedimento il procedimento di accesso e:
- nel caso in cui l’istanza riguardi documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito trasparenza.provincia.imperia.it dandone comunicazione al richiedente con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, comunica al richiedente il collegamento ipertestuale;
- nel caso in cui l’istanza di acceso riguardi dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, si pronuncia sulla richiesta ai sensi degli artt 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013, tenuto conto delle Linee guida ANAC. Se l’istanza viene accolta, il Dirigente trasmette al richiedente i documenti, le informazioni e i dati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Contro la decisione dell’Amministrazione o, in caso di riesame, contro quella del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla determinazione o dalla formazione del silenzio. E’ ammesso, alternativamente, il ricorso al difensore civico. Si comunica che i dati dei richiedenti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile della Trasparenza il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Puglia - trasparenza@provincia.imperia.it - tel. 0183 704265