Opere pubbliche
Il nuovo codice dei contratti – Decreto Lgs n. 50/2016 – all’articolo 21 rubricato “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” comma 1 impone ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adottare, oltre al programma triennale dei lavori, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con i relativi aggiornamenti annuali, specificando che entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Nel caso delle amministrazioni locali, è il Documento Unico di Programmazione ad ospitare la programmazione dei contratti di fornitura e servizi di importo superiore ai 40.000 euro.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il decreto, adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.