Gare sportive - Transiti in deroga
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Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse o esentate dall'applicazione del canone, devono essere sempre preventivamente autorizzate mediante rilascio dell'atto autorizzativo che costituisce titolo per l'occupazione medesima.
Deve richiedere concessione/autorizzazione chiunque, sulle strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, spazi o aree pubblici o privati gravati da servitù di uso pubblico, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo appartenenti al demanio provinciale, intenda:
- attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;
- stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade private (anche ad uso pubblico), nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili;
- effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con corsi d'acqua, condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;
- aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;
- immettere ed incanalare acque nei fossi delle strade e nelle cunette, salvi i diritti acquisiti e giustificati debitamente;
- costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta diqualsiasi tipo e materiale;
- impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, consentiti dalle vigenti disposizioni normative, lungo le strade o in vista di esse. All'interno dei centri abitati la collocazione dei suddetti cartelli è autorizzata dai Comuni previo nulla osta tecnico della Provincia. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 285/92 (C.d.S.), nonché dei relativi artt. del Regolamento di Attuazione.
Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio degli atti autorizzativi medesimi è di competenza dei Comuni, previo nulla osta della Provincia (ente proprietario della strada).
Nell'atto autorizzativo sono indicati il luogo e la durata dell'occupazione, l'estensione dello spazio concesso, il canone se dovuto, nonché le eventuali condizioni alle quali la Provincia subordina la Concessione, l’Autorizzazione o il Nulla osta.
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