Criteri e modalità
Per la concessione di contributi finanziari si applicano le disposizioni di legge dettate dall’articolo 6, comma 9, del Decreto-Legge, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”:
comma 9. “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.
I contributi finanziari possono essere erogati unicamente nel caso in cui le attività svolte da soggetti terzi rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico. Debbono essere svolte nell’interesse della comunità e ritenute utili per la stessa in attuazione, quindi, dell’articolo 118 Costituzione, fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990 e all’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013.
La concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici, pertanto, nei limiti funzionali predetti, deve essere sempre preceduta da idonee forme di pubblicità e avvenire a valle di procedure competitive, non potendosi mai tradurre in un soccorso finanziario tout court ad un ente terzo.