Agenzie pratiche auto, autoscuole, scuole nautiche
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Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività.
Le autoscuole in ragione dei contenuti di cui all’art.123 del Codice della Strada introdotti dalla L.120/2010 devono svolgere ora l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.
Si ritiene inoltre indispensabile precisare preliminarmente che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante che:
Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere altresì in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali (tra cui: duplice abilitazione Insegnante/Istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni ed il possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e/o periodica per insegnante di teoria ed istruttore di guida).
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 come modificato dall’art. 49, comma 4-bis, della legge 122/2010 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo, tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione. La legge 122/2010 (art. 49 comma 4 ter) stabilisce infatti che le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano anche come parte di una espressione più ampia e che a decorrere dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore della legge 122/2010) la disciplina della Scia sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Ai sensi dell’ art . 20 comma 7 -bis della legge 120/2010 l‘attività può essere iniziata previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’ufficio trasporti della Provincia di Imperia.
Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.
La Provincia provvederà alla verifica del permanere dei requisiti prescritti ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni ai sensi dell’art. 123 c. 7-bis del Codice della Strada.
Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica.
Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni di seguito indicati:
Pertanto, i soggetti interessati presentano la SCIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale. Inoltre, la SCIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività.
Si evidenzia al riguardo che in relazione ai contenuti di cui all’art. 20 c. 6 della legge 120 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B adeguano lo svolgimento dell’attività di autoscuola per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola.
Le Autoscuole che si consorziano ai sensi dell'art. 123 comma 7 del D. Lgs. 285/1992 richiedono il rilascio dell' atto di riconoscimento per la costituzione di un Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia di Imperia ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Vanno altresì comunicate dal Responsabile del Centro di istruzione automobilistica le variazioni concernenti la sede e l’organico, al fine di essere autorizzato.
I consorzi già autorizzati solamente per una disciplina che vogliono estendere l’insegnamento alla teoria o guida devono richiedere l’adeguamento del riconoscimento all’insegnamento completo alla Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Insegnante e istruttore di autoscuola
INSEGNANTE DI TEORIA
Requisiti:
L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie indicate agli allegati del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34 e si articola in quattro prove:
Ciascuna delle prove di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte ma entro il termine massimo di due anni, decorrenti dall’esito positivo della prova di cui al punto 1.
La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.
Materie per Insegnanti di Teoria
L'esame teorico copre i programmi ministeriali previsti dai decreti di riferimento (come il D.M. 17/2011 e aggiornamenti):
ISTRUTTORE DI GUIDA
Requisiti:
I requisiti comuni per l'ammissione all’esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida sono i seguenti:
L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie indicate agli allegati del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34 e si articola in tre prove:
I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della Commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa Commissione in possesso delle patenti di categoria idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui ai quattro punti precedenti. I veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.
Ciascuna delle prove di cui ai punti 2 e 3, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte ma entro il termine massimo di due anni, decorrenti dall’esito positivo della prova di cui al punto 1.
Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste dagli accordi Stato – Regioni – Enti Locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell’accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14/02/2002.
Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l’impiego di due o tre tipologie di veicoli.
I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria BE speciale e CE speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo 285/1992, sostengono solo le prove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.
Materie per Istruttori di Guida
CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE
Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS).
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
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Regione Liguria